L’articolo in commento si riferisce al riparto delle competenze legislative tra
Stato e
Regioni e si pone in linea con la
riforma del Titolo V della Costituzione e con il nuovo testo dell’art.
117 Cost..
Va notato che il T.U. Edilizia, pur emanato qualche mese prima dell’approvazione della detta riforma costituzionale, a causa di numerosi rinvii è entrato in vigore solo due anni dopo, il 30 giugno 2003.
In ogni caso, in coerenza con il nuovo assetto costituzionale che include il
governo del territorio nelle
materie concorrenti, viene riservata allo Stato la competenza a fissare i
principi fondamentali, lasciando alla
legislazione regionale la definizione della disciplina attuativa e di dettaglio.
Della concreta individuazione dei principi fondamentali in tema di edilizia si è occupata, però, la
giurisprudenza costituzionale, che ha fissato i limiti ai quali devono attenersi le Regioni nell’esercizio della propria potestà legislativa.
Il primo nucleo di principi fondamentali riconosciuto all’interno del T.U. Edilizia è quello relativo alla
definizione delle categorie di interventi edilizi e del connesso regime dei titoli abilitativi.
Pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia.
Le stesse considerazioni valgono non solo per quanto concerne gli elementi identificativi delle varie categorie di interventi edilizi, ma pure con riguardo al procedimento per il loro rilascio e ai relativi oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali.
Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che uno degli istituti espressione di un principio fondamentale nella materia governo del territorio è l’accertamento di conformità di cui all’art.
36, T.U. Edilizia.
L’argomento verrà approfondito nel commento alla norma da ultimo citata, ma si può già anticipare che mediante l’accertamento di conformità è possibile ottenere la sanatoria di opere edilizie eseguite senza titolo, purché sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’abuso e sia al momento della richiesta di sanatoria.
Pertanto, non vengono considerate rispettose del riparto di competenze delineato dalla norma in commento tutte le discipline regionali che prevedano per il rilascio della sanatoria condizioni diverse e/o meno restrittive di quelle stabilite dal T.U. Edilizia.
Ancora, una costante giurisprudenza costituzionale ritiene che le disposizioni contenute nel Testo Unico che stabiliscono determinati adempimenti procedurali rispondenti ad esigenze unitarie di
prevenzione del rischio sismico assumano la valenza di principio fondamentale in materia sia di governo del territorio, sia di
protezione civile (art.
89, T.U. Edilizia).
Altra norma considerata di principio è l’art.
9 del T.U., recante la disciplina dell’attività edilizia nei
Comuni sprovvisti di strumenti di pianificazione urbanistica, in ragione della sua peculiare funzione di impedire una incontrollata espansione edilizia suscettibile di compromettere l’ordinato (futuro) governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale, a garanzia di valori di chiaro rilievo costituzionale.
Un ambito di potenziale conflitto tra competenze regionali e statali è quello delle
distanze legali tra costruzioni, che rientra nella materia dell’
ordinamento civile di esclusiva competenza statale, ma che ha per ovvie ragioni anche dei risvolti sul piano edilizio.
Al riguardo, si ritiene che alle Regioni sia consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, ma solo a condizione che tale deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e rigorosamente circoscritta dal suo scopo.
Per quanto concerne, invece, la potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale, considerate dal secondo comma della norma in commento, la eventuale competenza esclusiva regionale non può travalicare o collidere con
le norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Le suddette considerazioni si riferiscono solo al nucleo di norme considerate come principi fondamentali, mentre le norme di dettaglio contenute nel T.U. hanno natura cosiddetta “
cedevole”, in quanto sono destinate ad essere superate una volta che le Regioni abbiano adottato una propria specifica disciplina.
Il quarto comma dell’articolo in esame valorizza, poi, le importanti competenze dei Comuni in materia, la cui portata viene specificata dal successivo art.
4, ai sensi del quale spetta proprio a tali Enti disciplinare con regolamento le modalità costruttive degli immobili e delle pertinenze degli stessi, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità.
Da ultimo, il comma 5 esprime una norma di chiusura e di principio destinata a indirizzare l’interpretazione del Testo Unico, finalizzata a ribadire la necessità del rispetto dei vari livelli di competenza in materia edilizia.