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Articolo 144 quater Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Criteri per la determinazione delle sanzioni

Dispositivo dell'art. 144 quater Testo unico bancario

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

  1. a) gravitą e durata della violazione;
  2. b) grado di responsabilitą;
  3. c) capacitą finanziaria del responsabile della violazione;
  4. d) entitą del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
  5. e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
  6. f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
  7. g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
  8. h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

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