[L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3. 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.]