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Articolo 142 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Requisiti di onorabilitą degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 142 Testo unico bancario

Articolo abrogato dall'articolo 64 del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’articolo 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.]

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