Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 141 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

False comunicazioni relative a intermediari finanziari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 141 Testo unico bancario

Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 10, del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.]

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!