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Articolo 128 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Controlli

Dispositivo dell'art. 128 Testo unico bancario

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114 quinquies 2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114 undecies, comma 2-bis(2).

1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative(2).

2. [Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126 quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.](1)

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter), e 4(2).

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
(2) L'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 ha disposto la modifica dei commi 1 e 3 e l'introduzione del comma 1-bis. Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.

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