1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivitā disciplinate dal presente capo:
- a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- b) basano la propria attivitā sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui č esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.