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Articolo 120 noviesdecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Disposizioni applicabili

Dispositivo dell'art. 120 noviesdecies Testo unico bancario

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 118 bis,119, 120, comma 2, 120 ter, 120 quater e 125 septies(1)(2)(3).

2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127 bis.

2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro support o durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti(3).

2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis(3).

Note

(1) Tale comma è stata modificato dall'art. 11-octies, comma 1, lettera b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207.
(3) L'art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 ha disposto la modifica del comma 1 e l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter. Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.

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