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Articolo 128 septies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

Dispositivo dell'art. 128 septies Testo unico bancario

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128 sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128 sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

  1. a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
  2. b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  3. c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128 sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
  4. d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
  5. e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
  6. [f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.](1)

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

Note

(1) Lettera soppressa dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

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