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Articolo 114 quater Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Istituti di moneta elettronica

Dispositivo dell'art. 114 quater Testo unico bancario

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia.

1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114 quinquies 4, le ragioni che la hanno determinata.

2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.

3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

  1. a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114 octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114 novies;
  2. b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.
  3. b-bis) emettere token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114 quinquies, comma 4(1).

Note

(1) La lettera b-bis del comma 3 è stata introdotta dall'art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129.

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