Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 160 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 160 Testo unico bancario

Articolo abrogato dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58

[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.]

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!