Articolo abrogato dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58
[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.]