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Articolo 156 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Modifica di disposizioni legislative

Dispositivo dell'art. 156 Testo unico bancario

1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro dell'economia e delle finanze. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.".

2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente: "c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.".

3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente: "Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.

4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente: "Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.".

5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente: "3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.'".

6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente: "Articolo 58 (Obbligazioni delle società cooperative). - 1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.".

7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: ''sentita la Banca d'Italià' sono soppresse.

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