1. La Banca d'Italia č autoritā nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalitā macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.