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Articolo 12 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Strumenti di debito chirografario di secondo livello

Dispositivo dell'art. 12 bis Testo unico bancario

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno degli altri soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
  2. b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
  3. c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis)(1).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.

Note

(1) Il comma 1, alinea e lettera b), è stato modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

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