1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivitā bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attivitā bancaria č riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attivitā bancaria, ogni altra attivitā finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attivitā connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivitā previste dalla legge.