1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltā di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti č data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.