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Articolo 13 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Parere su ricorso straordinario

Dispositivo dell'art. 13 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:

  1. a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
  2. b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
  3. c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
  4. d) per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
  5. e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

Massime relative all'art. 13 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Corte cost. n. 37/2017

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere delle sezioni riunite su un ricorso straordinario al Presidente della Regione, è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. Ciò in forza dell'art. 69, comma 1, della legge n. 69 del 2009 [modificativo dell'art. 13, primo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971] - che ha attribuito al Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - nonché degli artt. 9 e 12 del D.lgs. n. 373 del 2003, i quali prevedono, rispettivamente, che l'adunanza delle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rende parere obbligatorio per la decisione dei ricorsi amministrativi straordinari contro gli atti della Regione siciliana, e che a tale organo si estende, in quanto applicabile, la disciplina vigente per il Consiglio di Stato.

Cons. Stato n. 7/2015

Non può essere riconosciuta valenza giurisdizionale e, quindi, l'intangibilità propria della res iudicata ai decreti presidenziali adottati prima delle modifiche introdotte dall'art. 69 della L. n. 69 del 2009 e dall'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 2010, in un contesto normativo in cui la decisione, pur esibendo nel suo nucleo essenziale la connotazione di statuizione di carattere giustiziale, non poteva ancora considerarsi espressione di "funzione giurisdizionale" nel significato pregnante degli artt. 102,1° comma, e 103,1° comma, Cost..

Corte cost. n. 73/2014

L'art. 69, 2° comma, L. 18 giugno 2009, n. 69, attribuendo natura vincolante al parere del Consiglio di Stato che assume così il carattere di una decisione, ha trasformato il ricorso straordinario al capo dello Stato in un rimedio giustiziale, sostanzialmente assimilabile ad un giudizio ai fini della legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, deve essere preliminarmente riconosciuta la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul predetto ricorso. L'art. 69, comma 1, della legge n. 69 del 2009, modificando l'art. 13, primo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971, ha stabilito che l'organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, se ritiene che lo stesso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica del provvedimento ai soggetti indicati dagli artt. 23 e ss. della legge n. 87 del 1953. Tale disposizione è coerente con i criteri posti dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, ai sensi del quale la questione di legittimità costituzionale deve essere rilevata o sollevata nel corso di un giudizio e deve essere ritenuta non manifestamente infondata da parte di un giudice. L'istituto del ricorso straordinario è stato, invero, significativamente ridisegnato dall'art. 69, secondo comma, della legge n. 69 del 2009, che, modificando l'art. 14 del D.P.R. n. 1199 del 1971, ha stabilito che la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. L'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l'antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un giudizio, quantomeno ai fini dell'applicazione degli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953. - Sull'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, v. la citata sentenza n. 265/2013. - Sulla ritenuta natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, come positivamente disciplinato prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, v. la citata sentenza n. 254/2004.

Cons. Stato n. 18/2012

Per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario al capo dello Stato è ammissibile il ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo che deve essere proposto, ai sensi dell'art. 113, 1 comma, D.lgs. n. 104/2010 (CPA), dinanzi al Consiglio di Stato.

Cons. Stato n. 3513/2011

Per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario al capo dello Stato, è ammissibile il ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo. Il Legislatore ha di recente interpolato l'art. 13 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 espressamente prevedendo ai sensi del modificato articolo 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la possibilità che in sede di ricorso straordinario sia possibile proporre questione di legittimità costituzionale.

Cass. civ. n. 2065/2011

Il decreto con il quale il Presidente della Regione Sicilia si pronuncia sul ricorso straordinario, essendo modellato sulla disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato, è un provvedimento che, pur non avendo natura formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza.

Cons. Stato n. 920/2009

In sede di ricorso straordinario, al fine di rendere compatibile l'urgenza di provvedere sulla domanda cautelare con la tutela dell'Amministrazione e dei contro interessati, il collegio: a) accerta preliminarmente se la domanda cautelare è assistita dai prescritti requisiti del "periculum in mora" e del danno grave ed irreparabile; b) nel caso di sussistenza dei prescritti requisiti adotta una deliberazione cautelare provvisoria, che diventa definitiva se il Ministero competente od una qualsiasi delle parti non ne chieda il riesame entro il termine di 60 giorni (in analogia all'identico termine previsto dall'art. 9, comma 4, D.P.R. n. 1199/1971), e nella quale si preannuncia il rinvio del ricorso a data fissa per l'esame del merito una volta decorso un ulteriore termine di 120 giorni (per consentire eventuali domande d'accesso o la presentazione e lo scambio tra le parti di eventuali memorie, motivi aggiunti o ricorsi incidentali, ovvero la predisposizione della relazione ministeriale); c) nel caso di riesame, adotta una deliberazione cautelare definitiva, contenente la fissazione della data per l'esame di merito; d) dispone la trasmissione immediata (senza passare attraverso il Segretariato Generale) della deliberazione cautelare dalla sezione al Ministero competente mandando alla segreteria di pubblicare il parere sul sito istituzionale del Cons. St.; e) in analogia con quanto previsto per il ricorso giurisdizionale, deve ritenersi consentita anche l'emanazione di altre misure cautelari provvisorie.

Corte cost. n. 254/2004

È inammissibile la q.l.c. dell'art. 3 comma 2 l. 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost., dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, nella parte in cui non prevede che il termine per presentare la domanda di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto, con l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale, decorra dalla comunicazione dell'onere di presentare la domanda, anziché dalla data fissata dalla legge stessa, in quanto trattasi di questione sollevata da organo non giurisdizionale, non rilevando in contrario che la Corte di giustizia delle Comunità europee abbia ritenuto legittima la rimessione di questione pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato investito in sede consultiva nell'ambito del procedimento derivante da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poiché detto riconoscimento non è avvenuto ai fini della proponibilità del giudizio incidentale, nè potendosi attribuire valore di precedente alle sentenze ammissive di q.l.c. sollevate dalla Corte a prescindere dalle differenze tra funzione di controllo della Corte dei conti e funzione consultiva del Cons. St., quelle pronunce sono state motivate anzitutto dall'esigenza di sottoporre a scrutinio di costituzionalità leggi che altrimenti ad esso sfuggirebbero ed essendo la legittimazione limitata alle sole violazioni dell'art. 81 cost., e dovendosi ribadire la natura amministrativa del ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica.

Cons. Stato n. 534/2002

Ha natura paragiurisdizionale il Consiglio di Stato allorquando emette il parere obbligatorio in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex art. 11, D.P.R. n. 1199 del 1971, con la conseguenza che è proponibile - da parte della sezione consultiva decidente - la q.l.c. di una norma primaria.

Cons. Stato n. 1246/1998

La q.l.c. delle norme che consentono la determinazione delle quote latte "a posteriori" non possono essere sollevate in sede di contenzioso amministrativo ex art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

C. giust. UE n. 69/1997

È assodato che il Consiglio di Stato possiede i requisiti necessari per essere considerato una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato, quando esamina in secondo e ultimo grado i ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate dai tribunali amministrativi regionali nell'ambito di controversie riguardanti atti della pubblica amministrazione. Il soggetto il quale si proponga di ottenere l'annullamento di un atto amministrativo italiano può scegliere tra due rimedi, il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entrambi dotati delle comuni caratteristiche giurisdizionali fondamentali e ciascuno alternativo rispetto all'altro. Infatti, tranne il termine d'impugnazione e alcune caratteristiche secondarie, sono innanzi tutto identiche le condizioni per esperire l'uno o l'altro ricorso; è poi equivalente l'oggetto della domanda, vale a dire l'annullamento di un atto amministrativo lesivo di un interesse legittimo; infine, i motivi sui quali può fondarsi tale domanda sono gli stessi in entrambi i casi. Per di più, sia il ricorso straordinario sia il ricorso amministrativo giurisdizionale ordinario prevedono un contraddittorio e garantiscono l'osservanza dei principi d'imparzialità e di parità fra le parti. Per quanto riguarda il ricorso straordinario, emerge dal fascicolo che la consultazione del Consiglio di Stato è obbligatoria e che il suo parere, esclusivamente basato sull'applicazione delle norme di legge, costituisce il progetto della decisione che verrà formalmente emanata dal Presidente della Repubblica italiana. Tale parere, comprensivo di motivazione e dispositivo, è parte integrante di un procedimento che è l'unico che possa consentire, in quella sede, la risoluzione del conflitto sorto tra un singolo e la pubblica amministrazione. Una decisione difforme da tale parere può essere pronunciata solo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e dev'essere debitamente motivata. Infine, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, il Consiglio di Stato è un organo permanente, imparziale e indipendente poiché i suoi membri, tanto nelle sezioni consultive quanto in quelle giurisdizionali, offrono garanzie legali d'indipendenza e d'imparzialità e non possono far parte contemporaneamente delle due sezioni. Il Consiglio di Stato quando emette un parere nell'ambito di un ricorso straordinario, costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato.

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