Consiglio di Stato Sez. I sentenza n. 576 del 28 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ambito della procedura per l'istruzione e la decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non è conforme alle disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la richiesta di parere indirizzata al Cons. St. da parte del presidente della commissione centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, e va pertanto restituita all'amministrazione per la sottoposizione al visto del competente ministero, in quanto la competenza ministeriale a riferire sui ricorsi straordinari al capo dello Stato non è legata ad una posizione di gerarchia rispetto all'attività oggetto di gravame e agli enti che la pongono in essere, bensì è collegata ratione materiae alla tipologia di attività amministrativa in questione.

(massima n. 2)

Anche nella procedura per l'istruzione e la decisione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il destinatario ultimo della funzione consultiva è il governo, in quanto i pareri sono preordinati al corretto esercizio delle funzioni tipiche e non delegabili attribuite agli organi di governo; pertanto, il Consiglio di Stato, quando esprime un parere nell'ambito di tale procedura non opera quale organo consultivo dell'amministrazione nel suo complesso, bensì quale organo ausiliare dei governo in una peculiare posizione di autonomia, indipendenza e terzietà, mediante la quale la funzione consultiva concorre con quella giurisdizionale ad attuare il precetto costituzionale della giustizia dell'amministrazione.

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