(massima n. 1)
Per quanto concerne l'ambito temporale di applicabilitą della nuova disciplina, deve ritenersi che la disposizione di cui all'art. 7, comma 8, del codice abbia carattere innovativo e non interpretativo; difatti, la declaratoria di inammissibilitą dei ricorsi proposti nel vigore del regime precedente, con conseguente frustrazione delle aspettative e dell'affidamento degli interessati nello strumento di giustizia (ricorso straordinario) da essi stessi volontariamente e alternativamente prescelto, comporterebbe una sostanziale violazione del principio di effettivitą della tutela, di cui all'art. 24 Cost., che deve ritenersi invocabile anche in sede di ricorso straordinario, pertanto deve preferirsi l'opinione che consente di rendere comunque il parere sui ricorsi straordinari in materia di pubblico impiego privatizzato, notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice, in applicazione dei principi desumibili dall'art 5 c.p.c., mentre per quelli proposti successivamente a tale data si deve ritenere senz'altro applicabile l'art. 7, comma 8.