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Articolo 85 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Disposizioni regolamentari

Dispositivo dell'art. 85 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

  1. a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
  2. [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;](1)
  3. c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note

(1) Lettera abrogata dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

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