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Articolo 61 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Dispositivo dell'art. 61 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'art. 426 del c.p.p.(1).

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

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