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Articolo 51 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Durata massima delle misure cautelari

Dispositivo dell'art. 51 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

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