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Articolo 44 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

Dispositivo dell'art. 44 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Non può essere assunta come testimone:

  1. a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
  2. b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

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