1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 71 del c.p.p.;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.