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Articolo 38 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Riunione e separazione dei procedimenti

Dispositivo dell'art. 38 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

  1. a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 71 del c.p.p.;
  2. b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
  3. c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

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