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Articolo 23 Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Custodia cautelare

Dispositivo dell'art. 23 Codice Processo Penale Minorile

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309(2).

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

  1. a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
  2. a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga(3);
  3. b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga(1);
  4. c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento(2).

Note

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 2000, n. 359 ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate)".
(2) I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 6, commi 1, lettera c) e 1-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.
Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che la modifica prevista dal D.L. suindicato si applica alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
(3) La lettera a-bis) del comma 2 è stata introdotta dall'art. 6, comma 1, lettera c) del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

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