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Articolo 22 Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Collocamento in comunitą

Dispositivo dell'art. 22 Codice Processo Penale Minorile

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni(1).

4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23(2).

Note

(1) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 6, commi 1, lettera b-ter del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.
Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che la presente modifica si applica alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
(2) Il comma 4-bis è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera b-quater) del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

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