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Articolo 4 Preleggi

[Aggiornato al 26/11/2024]

Limiti della disciplina regolamentare

Dispositivo dell'art. 4 Preleggi

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi (1) (2).
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo (3).

Note

(1) Il comma 1 č esplicazione del principio di legalitā ed in particolare del principio di preferenza della legge: questa č sovraordinata ad ogni tipo di regolamento, che non puō disporre in contrasto con essa. Ne consegue che: a) i giudici possono applicare soltanto i regolamenti, generali e locali, che siano conformi alle leggi; b) i giudici sono, ex art. 101, comma 2, Cost., sottoposti soltanto alla legge e non anche ai regolamenti; c) nelle materie riservate in via assoluta ed esclusiva alla legge, deve escludersi ogni possibile disciplina regolamentare che non sia di mera esecuzione; d) nelle materie riservate alla legge solo in via relativa, la disciplina regolamentare di integrazione deve comunque muoversi nell'ambito della disciplina sostanziale dettata dalla legge.
(2) Quanto ai controlli sugli atti di esercizio della potestā regolamentare, va escluso il controllo di legittimitā della Corte costituzionale che si estende soltanto alla legge e gli atti aventi forza di legge.
Ai giudici ordinari č consentito controllare la legittimitā dei regolamenti soltanto in via incidentale e disapplicare quelli illegittimi con effetti limitati alla controversia loro sottoposta: difatti, soltanto i giudici amministrativi sono competenti ad annullare gli atti amministrativi con effetti erga omnes.
(3) La subordinazione dei regolamenti promananti da autoritā non governative, oltre che alla legge, anche ai regolamenti governativi (c.d. terzietā), č oggi riconfermata dall'art. 17, comma 3, l. 400/1988 in ordine ai regolamenti ministeriali.

Ratio Legis

La norma č espressione del principio di legalitā quale limite posto ai poteri diversi da quello legislativo, onde non vanificare il principio della tripartizione e dell'autonomia dei poteri tradizionali. Secondo un certo orientamento dottrinario, la norma non prevede soltanto la subordinazione gerarchica dei regolamenti alla legge, ma impone altresė che ogni atto di esercizio della potestā regolamentare trovi specifico fondamento normativo. Tale orientamento deve oggi ritenersi superato dall'espressa attribuzione al Governo, operata dall'art. 17, comma 1, l. 400/1988, di una competenza regolamentare generale. D'altra parte, la Costituzione Repubblicana non disciplina la potestā regolamentare ma la presuppone semplicemente, inducendo taluni a ritenere che il sistema delle fonti sia, a livello secondario, aperto.

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