(massima n. 1)
A differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali che sono espressione di una semplice potestą amministrativa e sono rivolti alla cura concreta d'interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralitą di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili i regolamenti sono espressione di una potestą normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestą legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalitą e dell'astrattezza. A norma dell'art. 17, L. n. 400 del 1988, per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. (Omissis).