Il
legislatore ha deciso, attraverso questa norma, di attribuire agli organismi di mediazione una sorta di
auto-regolamentazione, valorizzando quindi le esperienze dei singoli organismi di conciliazione e riducendo al minimo l’intervento statale nella disciplina dell’attività di mediazione. Quest’ultima, infatti, viene normata in modo prevalente dal regolamento di procedura di cui ciascun organismo deve dotarsi, e che va depositato presso il Ministero della giustizia all’atto dell’iscrizione al registro.
Il legislatore si premura comunque di assicurare che, pur nella varietà dei diversi regolamenti degli organismi di mediazione,
non venga pregiudicata la
riservatezza del procedimento e la
neutralità del mediatore. Riservatezza, neutralità e imparzialità sono infatti caratteristiche fondamentali di tale procedura, costituendo l’incontro di mediazione un momento in cui le parti devono sentirsi libere di esprimere i loro interessi in modo genuino, senza il condizionamento dato dalla possibilità di utilizzo di tali informazioni nel futuro eventuale processo. Il
mediatore, infine, dovrà essere una figura assolutamente
imparziale, senza alcun tipo di interesse nella
controversia o verso le parti, capace di creare quel clima di fiducia e collaborazione che solo potrà condurre ad un esito positivo della conciliazione.
Il terzo comma della norma in commento prevede che gli
atti della procedura di mediazione
non siano soggetti a formalità e ciò perché la richiesta di particolari adempimenti renderebbe più lunga e gravosa quella che nasce per essere una procedura snella ed immediata di soluzione delle controversie. A tal proposito, si evidenzia come le memorie introduttive presentate dalle parti in mediazione debbano essere redatte in maniera molto più stringata e sintetica rispetto ad un eventuale futuro
atto di citazione.
I documenti introduttivi devono sostanzialmente contenere la
descrizione sommaria della controversia, evidenziando i fatti e le loro conseguenze giuridiche, oltre che le eventuali prove. Si ritiene opportuno, inoltre, presentare documenti che aiutino il mediatore a farsi un'idea il più completa possibile del rapporto esistente tra le parti e della controversia tra di loro insorta. A tal fine, vengono spesso presentati al mediatore contratti, perizie o
corrispondenza tra le parti.
Infine, al quarto comma, si prevede la possibilità di esercitare la mediazione secondo modalità telematiche (e ciò in ossequio al principio di cui all’articolo 60, comma 3, lettera i) della legge-delega), affidando al regolamento dell’organismo la disciplina più analitica di tali modalità. Tale opportunità di ricorrere alle modalità telematiche contribuisce alla semplificazione e de-formalizzazione dell’attività di mediazione. In tal modo, il legislatore ha ritenuto di rendere maggiormente accessibile la procedura di mediazione, che può quindi svolgersi anche tra parti che risiedono in luoghi diversi e lontani, senza alcun dispendio di costi e con una maggior efficienza complessiva nella risoluzione della controversia in atto. Tale possibilità offerta dalla norma è stata particolarmente sfruttata durante la pandemia da Covid-19 che, attraverso i ripetuti "lockdown", ha imposto agli individui di non allontanarsi dalla propria abitazione se non per preminenti motivazioni di lavoro o di salute. La possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica ha evitato ulteriori arresti della giustizia civile, offrendo comunque alle parti un'opportunità per risolvere alcune controversie in modo più agevole e rapido.
Non a caso, la legge 25 giugno 2020, n. 70 (nel convertire in legge il D.L. 30 aprile 2020, n. 28), ha inserito una serie di novità processuali, tra le quali anche l’introduzione di una nuova ipotesi di mediazione c.d. “obbligatoria” per il contenzioso derivante dagli inadempimenti dovuti al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus.