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Articolo 72 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 02/01/2024]

Dispositivo dell'art. 72 Legge sull'adozione

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilitā, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di etā perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani č punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilitā a terzi, accolgono stranieri minori di etā in illecito affidamento con carattere di definitivitā. La condanna comporta l'inidoneitā a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacitā all'ufficio tutelare.

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