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Articolo 190 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Provvedimenti del giudice delegato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 190 Legge fallimentare

Titolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.]

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