Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 191 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Poteri di gestione del commissario giudiziale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 191 Legge fallimentare

Titolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.

In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.]

Massime relative all'art. 191 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 12953/2007

Il debitore in amministrazione controllata — secondo la disciplina del vecchio art. 191 del R.D. n. 267 del 1942 (applicabile ratione temporis nella fattispecie) — non era da considerarsi privato della titolarità della propria impresa, tanto che conservava la capacità processuale attiva e passiva in relazione ai giudizi già iniziati, ed il commissario giudiziale non aveva poteri dispositivi, nemmeno in via sostituiva, del patrimonio di detto debitore, con la conseguenza che egli era privo anche della legittimazione a porre in essere atti che, in qualche modo, potessero incidere sul patrimonio dello stesso debitore assoggettato alla suddetta procedura. Ne consegue che in relazione ad una controversia per il pagamento di crediti riguardanti l'esecuzione di contratti di trasporto internazionali, correttamente il giudice di merito ritiene applicabile la prescrizione annuale di cui all'art. 2951 c.c., non potendosi invocare quella quinquennale di cui all'art. 2 del D.L. n. 82 del 1993, conv. nella legge n. 162 del 1993, non risultando provata l'applicazione delle cosiddette tariffe a forcella, escludendo la validità di ogni atto interruttivo della prescrizione riconducibile a messe in mora inviate al commissario giudiziale e l'efficacia, quali atti ricognitivi del debito o implicanti rinunzia a far valere la prescrizione, delle dichiarazioni di questo genere provenienti dallo stesso commissario, siccome sprovvisto della necessaria legittimazione.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!