Cass. civ. n. 10638/2004
In tema di amministrazione controllata, quando il decreto del giudice delegato previsto dall'art. 190 legge fall. abbia avuto ad oggetto non soltanto la nomina del comitato dei creditori, ma anche il controllo dei presupposti di detta procedura — anche sotto il profilo del raggiungimento delle maggioranze prescritte dal precedente art. 189, terzo comma —, il provvedimento emesso dal tribunale sul reclamo proposto contro il decreto medesimo, assumendo carattere decisorio e definitivo, in quanto (per espresso disposto del secondo comma del citato art. 190) è sottratto al gravame, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 4350/1996
In tema di amministrazione controllata, l'art. 189, comma 3, L. fall., ai fini delle maggioranze previste per l'approvazione della proposta di ammissione alla procedura, esclude dal calcolo della totalità dei creditori aventi diritto al voto quelli «aventi diritto di prelazione sui beni del debitore», in considerazione del loro interesse, confliggente con quello dei creditori chirografari, ad una sollecita esecuzione della prestazione, eventualmente anche con elusione delle finalità eminentemente conservative dell'amministrazione controllata; mentre non possono considerarsi esclusi dagli aventi diritti al voto i creditori che vantino diritti di prelazione su beni di terzi, quali i soci della società debitrice, non sussistendo per essi l'indicato interesse, in quanto, in caso di esito negativo della procedura, i loro crediti, che sono chirografari agli effetti del concorso, possono restare (in tutto o in parte) insoddisfatti nel successivo fallimento.
Cass. civ. n. 3879/1995
I decreti di ammissione al voto o di esclusione dal voto, emessi all'udienza di adunanza dei creditori nella procedura di amministrazione controllata, sono immediatamente reclamabili al tribunale ex artt. 188, ultimo comma, e 26 legge fall., per il rinvio operato dall'art. 188 all'art. 164 e da questo all'art. 26, nel termine di dieci giorni dalla loro comunicazione.
Cass. civ. n. 964/1995
La procura prevista dagli artt. 174 e 189 della legge fallimentare, in virtù della quale ogni creditore può farsi rappresentare nell'adunanza dei creditori da un mandatario speciale, essendo diversa dalla procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c., non richiede nessuna forma particolare, ad eccezione di quella scritta. È, pertanto, sufficiente allo scopo una lettera del creditore che, nel conferire il mandato, faccia riferimento alla prima convocazione, senza necessità di ulteriori procure nel caso in cui la medesima adunanza sia proseguita in altre varie date.