(massima n. 1)
I decreti di ammissione al voto o di esclusione dal voto, emessi all'udienza di adunanza dei creditori nella procedura di amministrazione controllata, sono immediatamente reclamabili al tribunale ex artt. 188, ultimo comma, e 26 legge fall., per il rinvio operato dall'art. 188 all'art. 164 e da questo all'art. 26, nel termine di dieci giorni dalla loro comunicazione.