(massima n. 1)
La procura prevista dagli artt. 174 e 189 della legge fallimentare, in virtù della quale ogni creditore può farsi rappresentare nell'adunanza dei creditori da un mandatario speciale, essendo diversa dalla procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c., non richiede nessuna forma particolare, ad eccezione di quella scritta. È, pertanto, sufficiente allo scopo una lettera del creditore che, nel conferire il mandato, faccia riferimento alla prima convocazione, senza necessità di ulteriori procure nel caso in cui la medesima adunanza sia proseguita in altre varie date.