Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 186 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Concordato con continuitą aziendale

Dispositivo dell'art. 186 bis Legge fallimentare

(1)Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

  1. a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
  2. b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
  3. c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto(2).

Fermo quanto previsto nell'articolo 169 bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura(3). Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato(4).

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

  1. a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
  2. [b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.](5)

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma(6).

Note

(1) Articolo aggiunto ad opera del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lettera g) e 3), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che le presenti modifiche si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.
(3) La norma mira a mantenere in vita i contratti in corso di esecuzione, in modo da agevolare l'esecuzione del piano.
(4) I commi 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 2 comma 4 lett. b) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.
(5) Tale lettera b) è stata abrogata dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
(6) Comma aggiunto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La nuova norma dà ingresso nell'ordinamento a una disciplina del concordato con continuità aziendale, prima concepito solo nella prassi.
Si tratta di una forma di concordato che prevede la permanenza in vita dell'attività imprenditoriale, in modo che le entrate così prodotte vadano a coprire parzialmente o interamente i crediti del debitore. Il legislatore persegue comunque l'intento di garantire nel modo migliore i creditori: pertanto, il professionista che deve attestare la solidità del piano è tenuto a verificare che esso sia utile alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 186 bis Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. O. chiede
sabato 25/03/2023 - Abruzzo
“Nel concordato va valutata la meritevolezza? Se l'azienda e l'Attestatore evidenziano svalutazioni non dichiarate nei bilanci precedenti ma solo nella domanda di concordato mentre sarebbero state già da fare nei bilanci degli anni precendenti si compromette l'ammissione alla procedura?”
Consulenza legale i 06/04/2023
Si specifica innanzitutto che il concordato preventivo ha cambiato riferimento normativo con l’entrata in vigore il 15.07.2022 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (DLgs. 12.1.2019 n. 14). Per tutti i ricorsi e le domande depositate dopo tale date è da prendere a riferimento il Codice della crisi d’impresa, mentre per tutti i ricorsi e domande presentate antecedentemente, si fa riferimento alla Legge Fallimentare, di cui al RD 267/42.
Fatta questa doverosa premessa si ricorda che, indipendentemente dalla fonte normativa presa a riferimento, il concordato preventivo è una procedura concorsuale con la quale l'imprenditore, al verificarsi di determinati presupposti, tenta la composizione della crisi stessa tramite questa procedura di natura giudiziale. La domanda di concordato è proposta con ricorso e deve essere corredata, tra l’altro, da una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.
Le meritevolezza non è più un requisito che viene vagliato dal Tribunale in fase di omologazione. Si ritiene pertanto che le eventuali svalutazioni effettuate dall’azienda in occasione della predisposizione del piano non possano compromettere in alcun modo l’ammissione alla procedura concorsuale.

Giulia C. chiede
martedģ 15/10/2019 - Lazio
“Buonasera,
Il motivo della mia richiesta è legato alle modalità di acquisto di un immobile il cui venditore è in una situazione di concordato preventivo presso il tribunale di R. Ad inizio agosto ho fatto una proposta di acquisto, totalmente ignara della situazione in cui versasse il costruttore, per un immobile costruito secondo le normative previste per l’edilizia agevolata del comune di R. Vorrei quindi capire iter e tempistiche per procedere all’acquisto dell’immobile, specialmente per quanto riguarda la parte attinente alla delibera del perito del tribunale e al vincolo del giusto prezzo.”
Consulenza legale i 28/10/2019
Va premesso che la stima esatta della tempistiche necessarie al perfezionamento di un acquisto immobiliare in regime di edilizia agevolata presso impresa edile venditrice in "situazione" di concordato preventivo, non è preventivabile a priori alla luce dei dati disponibili. Ciò proprio per le caratteristiche di complessità dell'iter procedurale di concordato preventivo il quale, per essere oltre che "avviato" anche "perfezionato", presuppone adempimenti istruttori di durata variabile da parte degli organi competenti.

Quanto poi all'iter procedurale, anche esso oggetto del quesito, precisiamo che il perfezionamento (e non solo l'avvio) di tale procedura è necessario affinché l'impresa edile possa continuare ad operare nel settore di competenza (e dunque perfezionare il processo di compravendita). Sul punto si fa presente, tuttavia, che presupposto fondamentale è che la procedura di concordato in questione presenti le caratteristiche non del concordato semplice bensì del concordato con continuità aziendale (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto l’art. 186 bis l.f. ). Questo prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore (anche tramite eventuale cessione dell’azienda in esercizio) e la sua ammissibilità è subordinata ad una serie di verifiche.

In linea generale, tra le attività da svolgersi a maggior peso istruttorio (e conseguente durata temporale) si conferma quella relativa agli adempimento del CTU (perito tecnico del Tribunale) nominato dopo la presentazione del ricorso da parte dell'impresa al fine di esaminare la fattibilità tecnico-contabile della procedura.
Solo di seguito, in estrema sintesi e semplificazione, se la verifica preliminare del C.T.U. risulta positiva, il Tribunale:
· ammette con decreto il debitore alla procedura di concordato preventivo;
· nomina il Giudice Delegato;
· nomina il Commissario Giudiziale;
per gli adempimenti conseguenti, fino all'omologa del concordato preventivo ed esecutività del decreto, secondo fasi che richiedono tempi variamente determinabili.

All'esito delle fasi citate, si conferma che l' operatore edile ammesso al regime concordatario in continuità potrà perfezionare l'iter contrattuale di compravendita di immobile in regime di edilizia agevolata. Nel caso specifico si applicherà pertanto la Legge n. 167/1962 e successive modifiche e integrazioni, con l’obbligo di attenersi ai prezzi massimi di cessione.

Per il dettaglio dei vincoli si rinvia alle Convenzioni vigenti in materia (cfr. articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 s.m.i.) per la concessione in diritto di proprietà (come nel caso di specie) oltre che di superficie. Per ulteriori approfondimenti, sarà comunque necessaria un'istruttoria specifica con la fornitura di dati e documentazione più analitica.