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Articolo 171 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Convocazione dei creditori

Dispositivo dell'art. 171 Legge fallimentare

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori (1) e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.

Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31 bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale (2).

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune (3).

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, numero 136.

Note

(1) Sono ricompresi nell'elenco sia i creditori anteriori alla procedura, sia quelli postergati, cioè che abbiano rinunciato, momentaneamente, a veder soddisfatto il proprio credito, e che saranno pagati su ciò che residua dall'azione dei creditori chirografari.
(2) Comma così modificato con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(3) Se non c'è un rappresentante comune, gli obbligazionisti possono nominarne uno nuovo.

Ratio Legis

In ambito di concordato preventivo, a differenza che nella procedura fallimentare, non avviene un accertamento di natura giudiziale dei crediti fatti valere contro l'imprenditore, ma si ha una verifica meramente amministrativa, finalizzata esclusivamente ad individuare quali creditori hanno diritto a partecipare all'adunanza.

Massime relative all'art. 171 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 362/1998

L'avviso ai creditori di cui all'art. 171 della legge fallimentare va comunicato nelle forme stabilite nell'art. 126 della medesima legge solamente quando la comunicazione personale con raccomandata o telegramma, prevista nel terzo comma, sia sommamente difficile per le ragioni ivi indicate, fra le quali non sono comprese quelle concernenti l'impossibilitą di accertamento del recapito dei creditori.

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