Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti (1).
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione (2) agli assenti.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale (3). Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.
Note
Va notato che il giudice ha piena discrezionalità nel decidere se rinviare a successiva udienza il compimento delle operazioni.
Il legislatore ha invertito la norma precedente, che prevedeva la corrispondenza tra mancato esercizio del diritto di voto e rifiuto della proposta di concordato preventivo: oggi, il creditore che non esprime il proprio voto entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale si considera consenziente (meccanismo di silenzio-assenso).