(massima n. 1)
Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non abbiano partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss. l. fall. (sede preposta naturaliter alla risoluzione delle eventuali contestazioni) è consentita, ex art. 178 quarto comma stessa legge, l'adesione successiva, ma soltanto in relazione al credito risultante dalla delibazione sommaria effettuata dal giudice delegato ai fini dell'ammissione provvisoria. Ne consegue che il creditore ammesso come chirografario per l'intero suo credito ha piena legittimazione, anche se si ritenga invece creditore in tutto o in parte privilegiato, ad esprimere la sua adesione, che andrà comunque considerata relativa all'intero ammontare del credito riconosciutogli e provvisoriamente ammesso, senza che spieghi influenza né l'eventuale dichiarazione di limitare il proprio voto alla sola parte di credito da lui ritenuto chirografario, né l'eventuale rinuncia parziale alla prelazione, ove egli ritenga il proprio credito tout court privilegiato.