(massima n. 1)
Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non hanno partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss. l. fall. per la deliberazione sulla proposta di concordato è consentita l'adesione successiva (art. 178, comma quarto, l. fall.) soltanto qualora nella suddetta adunanza sia stata conseguita la maggioranza numerica dei votanti. (Nella specie, in presenza di contestazioni del proponente rispetto al computo dei voti, il giudice delegato aveva dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza — riservandosi di riferirne al collegio — e della possibilità per altri creditori di far pervenire in cancelleria adesioni «delle quali si potrà eventualmente tenere conto»; la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto irrilevante tale precisazione, in quanto mera menzione di una possibilità astratta destinata a tradursi in concreto nel solo caso in cui il tribunale avesse deciso sulle contestazioni difformemente dal G.D.).