Cass. civ. n. 3274/2011
In tema di concordato fallimentare, non sussiste alcuna obbligatorietà nella formazione delle classi dei creditori, pur in presenza di interessi di alcuni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri: la mera discrezionalità di tale suddivisione discende, da un lato, dal dato testuale (relativo alla proposta, ex artt. 124, comma 2, e 125, comma 3, legge fall., ed alla approvazione, ex artt. 128, comma 1 e 129, comma 5, legge fall.) e, dall'altro, dall'impossibilità di censire tutti gli interessi di cui sono portatori i creditori, apparendo fisiologico il conflitto tra gli stessi ed invero essendo accomunati, ove non siano prospettate modalità satisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, dell'interesse, uguale per tutti, consistente nel perseguimento del maggior grado di soddisfacimento.
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In tema di votazione nel concordato fallimentare con classi di creditori, all'interno di esse il voto di ciascun creditore non può essere valutato alla stregua del rispetto o meno di un interesse comune trascendente quello dei singoli, non essendo configurabile alcun conflitto d'interesse, in quanto, da un lato, il fallimento non è un soggetto giuridico autonomo di cui i creditori siano partecipi e, dall'altro, questi ultimi sono costituiti in corpo deliberante in modo involontario e casuale, senza che ciò comporti la necessità di valutare un interesse comune trascendente quello dei singoli, nè sussiste in materia alcuna norma generale, avendo il legislatore disciplinato i casi di rilevanza del conflitto con specifiche disposizioni positive, così che la partecipazione al voto è la regola, mentre l'esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista.
Cass. civ. n. 18621/2010
La procedura di omologazione del concordato fallimentare effettuata ai sensi dell'art. 128 legge fallimentare - nel testo vigente a seguito del d.l.vo n. 5 del 2006, "ratione temporis" applicabile prima della modifica di cui all'art. 61 della legge n. 69 del 2009 - mediante l'approvazione della pluralità delle proposte presentate dai creditori con il sistema del silenzio-assenso, unico criterio applicabile secondo l'art. 128 sopracitato, deve ritenersi legittima ove solo uno dei proponenti abbia chiesto la successiva omologazione della propria proposta atteso che il Tribunale deve limitarsi alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione mentre, se tutti i soggetti proponenti, che hanno effettuato le proposte approvate, ne domandano l'omologazione, è illegittima la procedura nella quale il tribunale, sostituendosi nell'esercizio di un potere di scelta invece appartenente ai soli creditori, procede all'esame comparativo delle stesse, così omologando una di esse, ritenuta la più conveniente.