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Articolo 128 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Approvazione del concordato

Dispositivo dell'art. 128 Legge fallimentare

(1) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti (2).

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza (3).

Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima (4).

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) I primi due commi dell'articolo in commento sono stati sostituiti ad opera del decreto correttivo 169/2007.
Servono, quindi, due maggioranze: quella dei crediti ammessi al voto e il maggior numero delle classi.
(3) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
(4) L'ultimo comma è stato aggiunto dalla legge 69/2009, in conseguenza della modifica all'art. 125.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

9 L’articolo 9 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII della legge fallimentare.
Il comma 7 modifica il secondo comma dell’art. 128 del r.d. stabilendo che "Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se, nel maggior numero delle classi, la proposta riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano, in ciascuna di esse, la maggioranza dei crediti ammessi al voto".
Nell’articolo 128, quarto comma, della legge fallimentare la sostituzione – da parte dello stesso comma – delle parole "una sentenza emessa" con le parole "un provvedimento emesso" viene anch’essa a correggere un difetto di coordinamento, posto che all’esito dei procedimenti ex artt. 98 e 101 è emesso decreto e non sentenza.

Massime relative all'art. 128 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3274/2011

In tema di concordato fallimentare, non sussiste alcuna obbligatorietà nella formazione delle classi dei creditori, pur in presenza di interessi di alcuni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri: la mera discrezionalità di tale suddivisione discende, da un lato, dal dato testuale (relativo alla proposta, ex artt. 124, comma 2, e 125, comma 3, legge fall., ed alla approvazione, ex artt. 128, comma 1 e 129, comma 5, legge fall.) e, dall'altro, dall'impossibilità di censire tutti gli interessi di cui sono portatori i creditori, apparendo fisiologico il conflitto tra gli stessi ed invero essendo accomunati, ove non siano prospettate modalità satisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, dell'interesse, uguale per tutti, consistente nel perseguimento del maggior grado di soddisfacimento.

In tema di votazione nel concordato fallimentare con classi di creditori, all'interno di esse il voto di ciascun creditore non può essere valutato alla stregua del rispetto o meno di un interesse comune trascendente quello dei singoli, non essendo configurabile alcun conflitto d'interesse, in quanto, da un lato, il fallimento non è un soggetto giuridico autonomo di cui i creditori siano partecipi e, dall'altro, questi ultimi sono costituiti in corpo deliberante in modo involontario e casuale, senza che ciò comporti la necessità di valutare un interesse comune trascendente quello dei singoli, nè sussiste in materia alcuna norma generale, avendo il legislatore disciplinato i casi di rilevanza del conflitto con specifiche disposizioni positive, così che la partecipazione al voto è la regola, mentre l'esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista.

Cass. civ. n. 18621/2010

La procedura di omologazione del concordato fallimentare effettuata ai sensi dell'art. 128 legge fallimentare - nel testo vigente a seguito del d.l.vo n. 5 del 2006, "ratione temporis" applicabile prima della modifica di cui all'art. 61 della legge n. 69 del 2009 - mediante l'approvazione della pluralità delle proposte presentate dai creditori con il sistema del silenzio-assenso, unico criterio applicabile secondo l'art. 128 sopracitato, deve ritenersi legittima ove solo uno dei proponenti abbia chiesto la successiva omologazione della propria proposta atteso che il Tribunale deve limitarsi alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione mentre, se tutti i soggetti proponenti, che hanno effettuato le proposte approvate, ne domandano l'omologazione, è illegittima la procedura nella quale il tribunale, sostituendosi nell'esercizio di un potere di scelta invece appartenente ai soli creditori, procede all'esame comparativo delle stesse, così omologando una di esse, ritenuta la più conveniente.

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