(massima n. 1)
La procedura di omologazione del concordato fallimentare effettuata ai sensi dell'art. 128 legge fallimentare - nel testo vigente a seguito del d.l.vo n. 5 del 2006, "ratione temporis" applicabile prima della modifica di cui all'art. 61 della legge n. 69 del 2009 - mediante l'approvazione della pluralitą delle proposte presentate dai creditori con il sistema del silenzio-assenso, unico criterio applicabile secondo l'art. 128 sopracitato, deve ritenersi legittima ove solo uno dei proponenti abbia chiesto la successiva omologazione della propria proposta atteso che il Tribunale deve limitarsi alla verifica della regolaritą della procedura e dell'esito della votazione mentre, se tutti i soggetti proponenti, che hanno effettuato le proposte approvate, ne domandano l'omologazione, č illegittima la procedura nella quale il tribunale, sostituendosi nell'esercizio di un potere di scelta invece appartenente ai soli creditori, procede all'esame comparativo delle stesse, cosģ omologando una di esse, ritenuta la pił conveniente.