Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6485 del 8 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al fallimento di una societā per azioni posta in liquidazione, č inammissibile la proposta di concordato fallimentare presentata dall'amministratore. Infatti, la legittimazione a proporre tale proposta spetta ai liquidatori dato che loro hanno la rappresentanza in via esclusiva della societā in liquidazione (artt. 2452 e 2278, secondo comma, c.c.) e che in relazione alla proposta di concordato — che secondo l'art. 124 legge fall. deve essere presentata dal “fallito” — non č prevista l'iniziativa di altri soggetti al di fuori del fallito o dei suoi rappresentanti.

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