Cass. civ. n. 13830/2006
I creditori ammessi a norma dell'art. 101 legge falliment. concorrono sulle ripartizioni anteriori alla loro ammissione solo se il «ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile» (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisca causa non imputabile un mutamento di indirizzo giurisprudenziale in ordine ad un principio peraltro già affermato da precedenti pronunce della stessa S.C.)
Cass. civ. n. 13895/2003
In tema di riparto fallimentare, i creditori tardivamente insinuati al passivo conservano le loro ragioni di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire, come risulta dall'inciso «salvi i diritti di prelazione» che figura al primo comma dell'art. 112 legge fall., e tale salvezza è da intendersi — anche in analogia con il disposto degli artt. 528, ult. comma, e 566 c.p.c. — nel senso della immediatezza (nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione) del recupero e del ristabilimento della condizione di parità con gli altri creditori privilegiati nello stesso grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il decreto del giudice delegato che dichiarava esecutivo il primo piano di riparto parziale successivo all'ammissione di un creditore privilegiato rinviando, per quest'ultimo, al riparto finale il recupero della quota già distribuita in un riparto parziale precedente all'ammissione).