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Articolo 112 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

Dispositivo dell'art. 112 Legge fallimentare

(1) I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.

Ratio Legis

Il fallimento è una procedura progressiva di soddisfazione dei creditori, per cui quelli "tardivi" potranno essere soddisfatti solo nei limiti della disponibilità residua che esiste dopo i riparti già divenuti esecutivi: ciò risulta propriamente vero solo per i creditori cui sia imputabile il ritardo e che non possano vantare alcun privilegio, per gli altri c'è sempre la possibilità di recuperare quanto sarebbe loro spettato nelle precedenti ripartizioni.

Massime relative all'art. 112 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13830/2006

I creditori ammessi a norma dell'art. 101 legge falliment. concorrono sulle ripartizioni anteriori alla loro ammissione solo se il «ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile» (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisca causa non imputabile un mutamento di indirizzo giurisprudenziale in ordine ad un principio peraltro già affermato da precedenti pronunce della stessa S.C.)

Cass. civ. n. 13895/2003

In tema di riparto fallimentare, i creditori tardivamente insinuati al passivo conservano le loro ragioni di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire, come risulta dall'inciso «salvi i diritti di prelazione» che figura al primo comma dell'art. 112 legge fall., e tale salvezza è da intendersi — anche in analogia con il disposto degli artt. 528, ult. comma, e 566 c.p.c. — nel senso della immediatezza (nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione) del recupero e del ristabilimento della condizione di parità con gli altri creditori privilegiati nello stesso grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il decreto del giudice delegato che dichiarava esecutivo il primo piano di riparto parziale successivo all'ammissione di un creditore privilegiato rinviando, per quest'ultimo, al riparto finale il recupero della quota già distribuita in un riparto parziale precedente all'ammissione).

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