(massima n. 1)
I creditori ammessi a norma dell'art. 101 legge falliment. concorrono sulle ripartizioni anteriori alla loro ammissione solo se il «ritardo č dipeso da causa ad essi non imputabile» (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisca causa non imputabile un mutamento di indirizzo giurisprudenziale in ordine ad un principio peraltro gią affermato da precedenti pronunce della stessa S.C.)