(massima n. 1)
In tema di riparto fallimentare, i creditori tardivamente insinuati al passivo conservano le loro ragioni di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire, come risulta dall'inciso Ģsalvi i diritti di prelazioneģ che figura al primo comma dell'art. 112 legge fall., e tale salvezza č da intendersi anche in analogia con il disposto degli artt. 528, ult. comma, e 566 c.p.c. nel senso della immediatezza (nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione) del recupero e del ristabilimento della condizione di paritā con gli altri creditori privilegiati nello stesso grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il decreto del giudice delegato che dichiarava esecutivo il primo piano di riparto parziale successivo all'ammissione di un creditore privilegiato rinviando, per quest'ultimo, al riparto finale il recupero della quota giā distribuita in un riparto parziale precedente all'ammissione).