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Articolo 97 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

Dispositivo dell'art. 97 Legge fallimentare

(1) Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Note

(1) Articolo sostituito con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Ratio Legis

La disposizione in commento disciplina i doveri del curatore dopo che sia intervenuta la dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

Massime relative all'art. 97 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 12823/2003

I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. Ne consegue che il decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo, nel quale sia stato ammesso il credito vantato dal concedente per i canoni scaduti di un contratto di leasing, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni controversia sull'entità dei canoni di locazione effettivamente non pagati dal fallito, ma non dispiega, in esso, alcuna efficacia preclusiva nè rispetto alla domanda di restituzione del bene locato, nè rispetto alla questione relativa alla funzione traslativa del contratto di leasing.

Cass. civ. n. 667/2000

È inammissibile, non avendo ad oggetto situazioni soggettive tutelabili, il ricorso proposto ex art. 111 Cost. dal fallito avverso il decreto di esecutività reso dal giudice delegato al fallimento nell'adunanza dei creditori per la verificazione dello stato passivo atteso che il fallito non ha la legittimazione sostanziale né la capacità processuale a contestare le pretese dei creditori, né è parte nel suddetto procedimento di verificazione (che non è un procedimento “contro” il fallito, bensì si propone solo l'accertamento della massa concorsuale in ordine alla quale il fallito è mera fonte di elementi di giudizio), atteso anche che il potere di quest'ultimo di interloquire o di intervenire non corrisponde ad un suo interesse autonomamente protetto, fatta eccezione per il caso in cui dalle questioni dedotte dipenda direttamente la possibilità di un giudizio penale per bancarotta a suo carico.

Cass. civ. n. 2255/1984

Quando la domanda di ammissione del credito al passivo fallimentare, con il riconoscimento della prelazione ipotecaria sugli immobili, venga accolta con formula generica, senza alcuna specifica indicazione dei beni oggetto della garanzia medesima, e senza altresì alcuna contestazione in proposito, l'approvazione e l'esecutività dello stato passivo, se precludono in sede di riparto ogni questione sulla esistenza, entità e rango del credito ammesso, non ostano a che in tale sede resti impregiudicato il problema dell'idoneità del singolo bene ad essere incluso fra quelli immobili, e ad essere quindi oggetto della prelazione ipotecaria.

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