(massima n. 1)
I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. Ne consegue che il decreto dichiarativo dell'esecutivitā dello stato passivo, nel quale sia stato ammesso il credito vantato dal concedente per i canoni scaduti di un contratto di leasing, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni controversia sull'entitā dei canoni di locazione effettivamente non pagati dal fallito, ma non dispiega, in esso, alcuna efficacia preclusiva nč rispetto alla domanda di restituzione del bene locato, nč rispetto alla questione relativa alla funzione traslativa del contratto di leasing.