(massima n. 1)
Quando la domanda di ammissione del credito al passivo fallimentare, con il riconoscimento della prelazione ipotecaria sugli immobili, venga accolta con formula generica, senza alcuna specifica indicazione dei beni oggetto della garanzia medesima, e senza altresģ alcuna contestazione in proposito, l'approvazione e l'esecutivitą dello stato passivo, se precludono in sede di riparto ogni questione sulla esistenza, entitą e rango del credito ammesso, non ostano a che in tale sede resti impregiudicato il problema dell'idoneitą del singolo bene ad essere incluso fra quelli immobili, e ad essere quindi oggetto della prelazione ipotecaria.