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Articolo 143 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Procedimento di esdebitazione

Dispositivo dell'art. 143 Legge fallimentare

(1) Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata (2).

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
La Corte Costituzionale con sentenza 19-30 maggio 2008 n. 181 ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in Camera di consiglio". La Consulta ha rilevato un contrasto con l'art. 24 Cost., che tutela il diritto di difesa di ciascuno.
(2) L'ultimo periodo del comma è stato aggiunto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Massime relative all'art. 143 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 24215/2011

In tema di esdebitazione, il decreto con cui il tribunale decide sulla relativa istanza del debitore, ai sensi dell'art. 143 legge fall., è reclamabile avanti alla corte d'appello entro novanta giorni, decorrenti dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento, soltanto allorchè l'impugnativa sia proposta da soggetti che, per il richiamo previsto dalla citata norma all'art. 26 legge fall., siano definibili quali "altri interessati", cioè soggetti terzi che assumono di subire effetti pregiudizievoli indirettamente derivanti da detta pronuncia di natura decisoria.

Cass. civ. n. 9052/1999

Ai fini della valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riabilitazione del fallito ai sensi dell'art. 143 n. 1 della legge fallimentare, si deve avere riguardo esclusivamente ai crediti ammessi e, rispetto ad essi, deve sussistere la prova del pagamento integrale, rendendosi invece insufficiente la sola desistenza dei creditori ammessi al passivo, la quale non è collegata necessariamente al pagamento integrale, ma può conseguire alle cause più diverse (cessione del credito eventualmente anche a prezzo vile, pagamenti parziali stragiudiziali, liberalità, etc.).

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